R.M. 12/12/12 n.110
Remissione in bonis per il modello EAS: chiarimenti dalle Entrate Conformemente all’indirizzo interpretativo fornito con la C.M. n.38, l’Agenzia delle Entrate conferma che gli enti che non abbiano ancora provveduto all’invio del Modello EAS possano adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando la sanzione pari ad €258,00, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’art.2, co.1 del D.L. n.16 del 2012. I soggetti, invece, che hanno provveduto ad inviare il Modello EAS oltre i termini previsti e vogliano sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione. È quanto emerge dalla R.M. n.110 del 12 dicembre 2012.