La Corte di Cassazione con sentenza n. 4147/2013, ha stabilito che non c’ è statuto o riconoscimento formale che tenga, il regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche non è applicabile alla palestra che, di fatto, gestisce la struttura con criteri commerciali, vendendo corsi e servizi come qualsiasi altro centro sportivo con fini di lucro.
La Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento secondo cui, per la spettanza del regime di favore, occorre considerare la sostanza dell’attività esercitata in concreto dall’associazione e non alla forma. In tal senso, si segnala che, proprio valorizzando al massimo tale principio, la corte, in un altro precedente, ha statuito che, per poter godere (del diverso) trattamento agevolato previsto dalla Legge 398/1991, l’associazione sportiva non deve essere necessariamente iscritta al CONI o a una federazione affiliata, “dovendosi ritenere sufficiente il concreto svolgimento di attività sportive senza scopo di lucro”, potendo se del caso, l’affiliazione “costituire indice emblematico dello svolgimento della attività” (Cassazione 17119/2003).
In ogni caso, al di là dei principi di diritto espressi, la sentenza segnalata fornisce un interessante lista di elementi di riferimento e che valutati “complessivamente e non isolatamente”, hanno portato la Corte a escludere la natura associativa dell’ente.
Infatti, secondo la corte, il carattere commerciale della palestra è desumibile da elementi indiziari quali: la pubblicità effettuata mediante biglietti e stampati; i vari corsi di danza, ginnastica e arti marziali; i corrispettivi versati dagli associati in misura variabile al tipo di prestazione richiesta in contrasto con le previsioni statutarie relative alla quota di iscrizione; l’ampiezza dei locali adibiti a palestra con relative attrezzature; la composizione del fondo associativo e la distribuzione delle cariche sociali, riferibili soltanto a due famiglie; l’automatica rinomina degli organi direttivi nell’ambito ristretto dei soci fondatori; l’automatica esclusione dei soci in caso di mancato versamento della quota associativa.