Le agevolazioni fiscali per le start up trovano nuove regole soggettive e oggettive di fruibilità. Il decreto del ministro dell’Economia di concerto con lo Sviluppo economico scrive le regole per fruire della detrazione d’imposta per le persone fisiche e della deducibilità dal reddito per le persone giuridiche che investono nel capitale sociale di una o più start up. Il decreto individua, infatti, dei criteri soggettivi, oggettivi e documentali per l’applicazione dell’agevolazione con fissazione anche di soglie di fruibilità.
La detrazione dall’Irpef del 19% dei conferimenti effettuati nella misura massima di 500mila euro per periodo d’imposta, nel caso in cui siano effettuati da persone fisiche in qualità di soci di società di persone (Snc o Sas) l’importo spettante della detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Pertanto il limite di 500mila euro non va valutato in base agli investimenti dei singoli soci, ma in relazione al conferimento effettuato dalla società. Pertanto se in un periodo d’imposta il conferimento in denaro è di 1,5 milioni, l’agevolazione spettante in proporzione ai soci è solo di 500mila euro.
I soggetti Ires possono dedurre un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati in ciascun periodo d’imposta per un importo massimo, però, non superiore al 20% di 1,8 milioni.
Le agevolazioni fiscali prima evidenziate (detrazioni per le persone fisiche e deduzione per le persone giuridiche) sono applicabili a condizione, però, che l’ammontare complessivo dei conferimenti in ogni periodo d’imposta non sia superiore a 2,5 milioni per ciascuna start up. Questo limite è stato stabilito per rispondere alle richieste che arrivavano da Bruxelles per essere in linea con la Commissione europea.
Le agevolazioni fiscali non hanno rilevanza nel computo della base imponibile Irap e sono, però, cumulabili con le misure di favore dell’articolo 27 del Dl 179/2012. Tali agevolazioni determinano l’esenzione fiscale e contributiva per le start up innovative e per gli incubatori certificati in relazione alle remunerazioni di amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi costituite dall’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari.
La spettanza dell’agevolazione è condizionata ulteriormente dalla conservazione da parte del beneficiario delle agevolazioni di una articolata documentazione che attesti in modo chiaro la riconducibilità dell’investimento a una struttura che rivesta e conservi nel tempo la qualifica di start up innovativa. In particolare viene richiesta: la conservazione della copia del certificato di iscrizione della start up alla sezione speciale del registro delle imprese; la certificazione della start up che attesti il rispetto del limite di investimento di 2,5 milioni; copia del piano di investimento della start up innovativa con informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività, sui relativi prodotti, sulle previsioni di vendite. Infine, per gli investimenti in start up a vocazione sociale l’investitore deve conservare una certificazione rilasciata dalla stessa start up attestante l’oggetto della propria attività.