E’ stato presentato in Senato il Disegno di Legge di Stabilità 2016 dopo la firma da parte del presente Mattarella. Si tratta nello specifico del super ammortamento disciplinato dall’art. 7 del DDL N. 2111.
I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, che il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento. La finalità della norma, come si legge nella relazione tecnica, è quella di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, attraverso la concessione della possibilità di dedurre un maggiore ammortamento.
L’attuale testo prevede che il beneficio interessa tanto i beni strumentali acquistati in proprietà quanto quelli acquisiti in leasing, anche se per i beni acquistati in leasing andrà chiarito se la maggiorazione riguarda solo i canoni o anche il riscatto.
Altra questione di particolare interesse è quella relativa all’effettuazione degli acquisti nel periodo15.10.2015 al 31.12.2016. A tal fine si dovrebbe far riferimento ai criteri generali dettati dall’art. 109 del Tuir.
In base alla richiamata disposizione, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Per i casi particolari (leasing) è possibile mutuare i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 44/E/2009, laddove si fornivano chiarimenti relativamente al momento di effettuazione degli investimenti della Tremonti TER.
Nel richiamato documento di prassi è stato chiarito che ai fini del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing, rileva il momento in cui il macchinario viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.
In estrema sintesi, anche per gli acquisti effettuati prima del 15.10.2015 possono verificarsi le condizioni per fruire del beneficio.
L’agevolazione consiste nell’incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato calcolare gli ammortamenti, rimanendo fisse le percentuali di ammortamento previsto dal Decreto Ministeriale 31.12.1998.
Quindi, un bene con costo di acquisto di 10.000,00 euro, ai fini dell’ammortamento rileverà per 14.000,00 euro. Le maggiori quote di ammortamento influenzeranno il costo fiscale del bene, che sarà determinato dal costo di acquisto al netto delle normali quote di ammortamento. Quindi nessuna conseguenza per l’eventuale determinazione della plusvalenza. Per il primo anno di ammortamento (ridotto alla metà) valgono i criteri generali precedentemente esposti. Ciò significa che nel primo anno di entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile. La maggiorazione rileva anche nel periodo di imposta di realizzo del bene in cui la quota di ammortamento è ragguagliata ai giorni di possesso.
Per le auto cresce anche il costo massimo ammortizzabile – Abbiamo evidenziato in precedenti interventi che rientrano tra i beni agevolabili anche le autovetture non utilizzare esclusivamente nelle attività d’impresa. Per tali beni si poneva l’imminente necessità di verificare comunque il rispetto del limite massimo di deduzione. In concreto, il costo effettivo massimo, pur maggiorato del 40%, può e non può eccedere il limite massimo di deduzione pari 18.076 euro? La risposta si rinviene nella relazione tecnica alla legge di Stabilità 2016, laddove si afferma che l’agevolazione riguarda anche il limite di spesa su cui calcolare l’ammortamento. Ciò significa che il limite massimo di deduzione pari 18.076 euro può essere incrementato del 40%, attestandosi a 25.306 euro.