Il disegno di legge di stabilità 2016 prevede la riforma dei regimi agevolati ovvero dal 2016 il regime forfetario resterà l’unico e in caso di inizio di una nuova attività si applicherà l’aliquota del 5% per i primi 5 anni. In assenza di diposizioni specifiche per i contribuenti minimi si ritiene che possano continuare ad operare con tale regime fino alla naturale scadenza.
L’art. 1, commi 85 e 88, Legge di Stabilità 2015 ha soppresso il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 dall’1.1.2015, permettendo però a coloro che al 31 dicembre 2014 erano già in regime di proseguire fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.
Con il Decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 192/2014) in deroga alla disposizione di cui all’art. 1, comma 85, lett. b) e c), Legge di Stabilità 2015 che abroga il regime dei minimi, ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%. Di fatto, quindi, l’abrogazione del regime dei minimi prevista dalla Legge di Stabilità 2015 è prorogata di un anno.
Dal 2016 il regime forfetario sarà l’unico agevolato e in caso di inizio di una nuova attività il disegno di legge di stabilità 2016 prevede l’applicazione dell’aliquota del 5% (anziché del 15%) per i primi 5 anni. Non è previsto il mantenimento del regime di favore fino al compimento del 35° anno di età.
Si pone, a tal proposito, il problema di quale disciplina debba essere applicata per i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto invece, di fruire del regime dei minimi.
Al riguardo si fa presente che nel disegno di legge di stabilità 2016 non c’ è alcuna norma contraria e quindi si ritiene che questa disposizione legislativa rimanga in vigore, consentendo ai contribuenti interessati di fruire del regime dei minimi fino alla sua naturale scadenza e cioè fino al 5° anno o eventualmente fino al 35° anno di età.
Anche la proroga stabilita in sede di conversione del D.L. n. 192/2014 (“Decreto Milleproroghe”) aveva previsto che il regime dei minimi poteva essere scelto dai soggetti la cui attività fosse iniziata nel 2015. Il disegno di Legge di stabilità non ha abolito neanche questa previsione e quindi si ritiene, che anche questi soggetti possano continuare a fruire del regime di vantaggio fino alla sua naturale scadenza.
Nov
10