La normativa inglese prevede che per i contribuenti che non superano una determinata soglia di volume d’affari l’esonero dal possesso della partita I.V.A. (“Vat number”), con la conseguenza che la ditta inglese che ha emesso la fattura viene equiparata ad un soggetto privato (e quindi il venir meno in capo alla stessa di tutti gli obblighi e adempimenti previsti dal legislatore britannico in materia di I.V.A.).
Per essere sicuri che la ditta sia effettivamente esonerata dal possesso di partita I.V.A. il committente può chiedere al fornitore di inviargli un documento scritto, rilasciato dalla competente Autorità inglese, dalla quale risulti l’esatta qualificazione fiscale della società inglese.
Qualora si entri in possesso della suddetta documentazione si dovrà espletare la procedura indicata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36/E del 21.06.2010, ossia emissione di autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare contabilmente l’acquisto.
A tal proposito si ricorda che è onere del committente accertarsi della natura e del regime giuridico a cui appartiene il soggetto che rende il servizio. Se ciò non avviene e si procede ad emettere autofattura, ma con applicazione dell’I.V.A., nonostante l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” comporti l’imputazione dell’imposta nella liquidazione periodica sia a debito che a credito, è possibile che l’Amministrazione finanziaria contesti l’errata applicazione del regime del “reverse charge” applicando le relative sanzioni.
Per quanto riguarda, invece, l’adempimento INTRASTAT, il trattamento dell’operazione oggetto del quesito segue lo stesso discorso di cui sopra:
Se si ha la certezza che si tratti di un operatore economico UE in regime giuridico di piccole imprese, secondo quanto previsto dalla circolare n.36/E del 2010 le operazioni svolte da parte di un soggetto passivo italiano con tali operatori non si configurano come operazioni intracomunitarie, e quindi non vanno riepilogate.
Se non si ha la certezza circa lo status dell’operatore con cui si tratta e si decide di applicare il reverse charge con applicazione dell’IVA, bisognerà comunque accertarsi sul possesso della partita IVA comunitaria dell’operatore, perché in caso di possesso della stessa, l’operazione dovrà essere inclusa negli elenchi delle operazioni intracomunitarie rilevanti ai fini I.V.A..
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