Per gli sportivi dilettanti sono previste alcune importanti agevolazioni, da tenere bene a mente in occasione della compilazione dei dichiarativi.
I compensi fino a 7.500 euro
Devono essere annoverati tra i “redditi diversi” di cui all’art. 67 del Tuir, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Detti importi, tuttavia, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a euro 7.500.
Come recentemente chiarito dalla risoluzione 38/2014, inoltre, non sono imponibili i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente.
Si badi bene a un particolare aspetto: il territorio comunale di riferimento non è quello dove l’associazione svolge la sua attività, ma quello di residenza o domicilio dello sportivo dilettante.
Se invece le attività si svolgono all’interno del comune o, comunque, se le spese non sono documentate, tali importi seguono la regola generale e non rappresentano reddito soltanto fino a un importo complessivo di 7.500 euro.
I compensi fino a 28.158,28 euro
Sugli importi che eccedono i 7.500 euro, il soggetto che eroga il compenso applicherà una ritenuta del 23%.
Tale ritenuta dovrà ritenersi:
– a titolo di imposta per gli importi compresi tra i 7.500 e i 28.158,28 euro;
– a titolo di acconto per gli importi che superano i 28.158,28 euro.
Le somme assoggettate a ritenute a titolo di imposta (quindi le somme comprese tra i 7.500 e i 28.158,28 euro), concorrono alla formazione del reddito imponibile ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili.
Da ciò ne deriva che:
- gli sportivi dilettanti non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) se possiedono solo redditi da attività sportiva dilettantistica per un importo non superiore a euro 28.158,28;
- possono essere considerati fiscalmente a carico se i loro redditi non superano 30.998,79 euro (ovvero 28.158,28 euro più il limite di 2.840,51 euro normalmente previsto per poter ritenere il familiare fiscalmente a carico).
Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo e gestionale
Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/2003, le disposizioni in oggetto si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.