L’articolo 15, comma 1, lett. i-quinquies), Tuir, prevede una detrazione d’imposta pari al 19% relativa alle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Con decreto interministeriale 28 marzo 2007 sono state definite le regole operative per usufruire dell’agevolazione fiscale.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto, chiarisce che “per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, commi 17 e seguenti, legge 289/2002, le quali recano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica”.
L’articolo 2, invece, stabilisce che, ai fini della detrazione in parola, le spese devono essere certificate mediante bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dall’associazione, da cui risultino:
– denominazione dell’associazione e sede legale
– causale del pagamento
– attività sportiva esercitata
– importo corrisposto per la prestazione resa
– dati anagrafici del praticante l’attività sportiva
– codice fiscale di chi effettua il pagamento.
Tale documentazione deve essere conservata ed esibita, a richiesta, all’Amministrazione finanziaria.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio, i figli). L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210 euro. La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio, i genitori). In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. Anche in tale ipotesi, la spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.
Per questa detrazione non è previsto specificamente l’obbligo di sostenere le spese mediante l’utilizzo di strumenti tracciabili. Pertanto, qualora l’importo versato sia inferiore a 1.000 euro, è possibile pagare anche in contanti. Superata detta soglia, scatta il limite generale all’uso del contante previsto dall’articolo 49, Dlgs 231/2007