Il comma 23 dell’articolo 90, legge 289/2002, stabilisce che i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche nel rispetto delle seguenti condizioni:
– fuori dall’orario di lavoro
– a titolo gratuito
– fatti salvi gli obblighi di servizio
– previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Inoltre per i dipendenti pubblici va specificato che, al fine di garantire il carattere gratuito dell’attività da loro prestata a favore dell’associazione, possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, e, in nessun caso, compensi e premi.