Aumenta il limite per l’esenzione compensi sportivi dilettanti
Con il co. 367, art. 1, legge di bilancio 2018, l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall’art. 67, co. 1, lett. m), del TUIR è stato elevato da 7.500€ a 10.000€
• l’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche)
• nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
L’art. 69, co. 2, TUIR, prevede lo stesso regime fiscale favorevole per i rimborsi spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
La L. 133/1999 stabilisce che la ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 20.658,28 ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo.
REGIME FISCALE DAL 01/01/2018
AMMONTARE DEI COMPENSI ESENZIONE RITENUTA ADDIZIONALI NORMATIVA DA A IRPEF
fino a € 10.000
da € 10.000,01 a € 30.658,28 – 23% a titolo d’imposta
oltre € 30.658,28 – 23% a titolo d’acconto