L’associazione sportiva dilettantistica non è tenuta alla presentazione della Dichiarazione Iva
Premessa – Un’associazione sportiva dilettantistica che ha optato per il regime agevolato ex L. 389/1991, qualora abbia effettuato delle operazioni per le quali è dovuta l’Iva è tenuta a versare l’Iva trimestralmente, ma è esonerata dalla presentazione della Dichiarazione Iva.
Modifiche alle comunicazioni – Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. È possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla Legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette. Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva.
Adempimenti – In particolare ai fini Iva ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti), gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991 devono versare trimestralmente l’IVA mediante modello F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre devono numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l’esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse. In luogo della registrazione è sufficiente annotare, anche con unica rilevazione entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997. In tale modello poi è necessario annotare i proventi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Operazioni soggette ad Iva – L’associazione sportiva dilettantistica che ha effettuato operazioni soggette a Iva sarà quindi tenuta a fare la liquidazione Iva versando l’Iva in modo forfettario, cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi conseguiti: 50 per cento dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali; 90 per cento dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni; 2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica. L’Iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell’1 per cento e non c’è l’obbligo per l’associazione di presentare la dichiarazione Iva annuale.
Autore: Redazione Fiscal Focus