In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo sono tra loro alternative.
In conseguenza di ciò quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo.
Questa va applicata (nella misura di 2,00 euro) esclusivamente sulle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro; per quelle di importo inferiore la marca da bollo non va invece applicata.
Il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
- fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva (sia quando l’Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);
- fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972);
- sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
- per le operazioni in reverse charge (circolare n.37/E/06).
Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
- le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- esenti (art.10 Dpr 633/72);
- escluse (art.15 Dpr.633/72);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08).
Per quanto riguarda quelle fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva. Se quest’ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata (risoluzione 98/E/01).
La marca da bollo, se assolta tramite contrassegno telematico, deve essere applicata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente; sulle altre copie andrà riportata la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”.
Se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.
Come stabilito incidentalmente dall’art. 1199 c.c., l’importo dell’imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, a carico del debitore, anche se è prevista una responsabilità solidale di entrambe le parti, quindi, sia di chi emette sia di chi riceve la fattura senza la corretta applicazione del bollo.
Se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente, l’importo di 2,00 euro deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito Iva in base all’art. 15 Dpr 633/1972.
Si precisa che, nel caso in cui, ad esempio a causa di smarrimento, sia necessario produrre nuovamente un documento precedentemente emesso, la copia conforme segue il medesimo trattamento ai fini dell’imposta di bollo del documento originale: se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.
In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa (art. 25, d.P.R. n.642/72).
Fonte: www.ecnews.it