La concessione di omaggi da parte delle imprese rappresenta un fatto usuale in occasione delle festività natalizie.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro.
Diversamente, tali oneri sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal DM 19 novembre 2008 (1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro; 0,5% dei suddetti ricavi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro; 0,1% dei suddetti ricavi, per la parte eccedente 50 milioni di euro).
Al riguardo, si ricorda che l’art. 9 del DLgs. 147/2015 modifica, con decorrenza 2016 per i soggetti “solari”, il comma 2 dell’art. 108 del TUIR, innalzando le soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza (1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro; 0,6% dei suddetti ricavi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro; 0,4% dei suddetti ricavi, per la parte eccedente 50 milioni).
Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio) e non ai singoli beni che lo compongono; occorre inoltre fare riferimento al costo d’acquisto del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (es. trasporto).
Inoltre, nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da un bene la cui produzione o scambio sia oggetto dell’attività propria d’impresa (beni autoprodotti), rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014). Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale.
A titolo esemplificativo, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro:
– l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro);
– ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva, però, l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo).
Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.
Si ricorda, inoltre, che grazie all’innalzamento a 50 euro della soglia di detraibilità IVA relativa all’acquisto di beni da cedere gratuitamente a scopo di rappresentanza, l’acquisto di un bene-omaggio di valore unitario pari a 49 euro è ora integralmente deducibile ai fini delle imposte sul reddito.
Dic
21