Una delle novità fiscali introdotta dalla Legge n. 107/2015 (“riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15.7.2015 è la possibilità di detrarre le spese relative a scuole dell’infanzia e primaria e viene previsto un limite alla detrazione pari a euro 400.
Con la riforma del sistema scolastico (c.d. “Buona scuola” – pubblicata sulla G.U. 15.7.2015, n. 16) sono state cambiate le regole sulla detraibilità delle spese d’istruzione.
Prima di tutto è stata riformulata la lettera “e” del suddetto articolo 15 – primo comma.
Nuova disposizione legislativa – Secondo il nuovo testo legislativo “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali; e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.
Rispetto agli anni precedenti diventano, quindi, detraibili anche le spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. Le nuove regole prevedono però un tetto massimo di detrazione, in quanto la detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, in sostanza la detrazione massima per alunno o studente non potrà superare 76 euro annui.
Rimane ferma invece la possibilità di detrarre le suddette spese di istruzione anche nell’interesse dei familiari a carico (art. 12 TUIR) che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.