In attuazione della legge delega fiscale n. 23/2014, Il 7 ottobre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 55 il D.Lgs. n. 156/2015 (approvato dal CDM del 22/09/2015) recante le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, Una tra le novità in tema di contenzioso tributario è il rinnovamento dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di spese di giudizio.
L’ art. 15 D.Lgs. 546/1992 e il rifiuto alla conciliazione nella nuova formulazione prevede al comma 2-octies che “qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
Il legislatore dunque impone le spese di giudizio a carico della parte che rifiuta (senza motivo) un accordo di conciliazione limitandolo però al solo caso in cui il valore riconosciuto delle sue pretese sia inferiore rispetto al valore proposto nell’accordo di conciliazione.
In questo modo il legislatore rafforza ancora di più il fondamento dell’istituto della conciliazione quale strumento deflattivo del contenzioso cercando di indurre le parti a concludere la conciliazione, pena l’accollo delle spese di giudizio per chi la rifiuta. Inoltre, limitando la questione al solo caso in cui il valore riconosciuto della pretesa è inferiore a quello della proposta, tutela chi rifiuta un accordo non equo rispetto alle proprie pretese.
Altra novità prevista dal comma 2-octies è che le spese saranno, invece, compensate in caso di accordo di conciliazione concluso, salvo diverso accordo tra le parti.